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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo IV
Art. 1991
Art. 1991 c.c.
Cooperazione di più persone.
Se l'azione è stata compiuta da più persone separatamente, oppure se la situazione è comune a più persone, la prestazione promessa, quando è unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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