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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 200
Art. 200 c.c.
Locazioni. (Abrogato)
[Se il bene dotale fu locato durante il matrimonio dal solo marito, si osserva quanto è stabilito per le locazioni fatte dall'usufruttuario .]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 199
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