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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 202
Art. 202 c.c.
Casi di separazione. (Abrogato)
[La separazione della dote è disposta giudizialmente su domanda della moglie, quando questa è in pericolo di perderla, ovvero quando il disordine degli affari del marito lascia temere che i beni di lui non siano sufficienti a soddisfare i diritti della moglie o che i frutti della dote siano distratti dalla loro destinazione. E' inoltre disposta nel caso di separazione personale pronunziata per colpa del marito. Se la separazione è pronunziata per colpa di entrambi i coniugi, l'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare la separazione della dote. La separazione stragiudiziale è nulla .]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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