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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 203
Art. 203 c.c.
Inefficacia della separazione. (Abrogato)
[La separazione della dote ordinata dall'autorità giudiziaria rimane senza effetto, se la sentenza non è notificata entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione e non è eseguita, entro sessanta giorni dal suo passaggio in giudicato, mediante atto pubblico col reale soddisfacimento dei diritti spettanti alla moglie sino alla concorrenza dei beni del marito, o se, almeno in questo ultimo termine, la moglie non ha proposto e proseguito le relative istanze.]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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