Storico delle modifiche apportate all'articolo 203 Codice Civile aggiornato al 2021
Pubblichiamo il testo integrale del nuovo articolo 203 c.c. ( Inefficacia della separazione.).
Tramite la barra temporale è possibile mettere a confronto le modifiche apportate nel tempo.
Fonte: Normattiva.it (testo non ufficiale a carattere non autentico e gratuito)
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Art. 203 c.c. Inefficacia della separazione.
Vigente dal: 20/09/1975 Vigente al:Testo precedenteInefficacia della separazioneLa separazione della dote ordinata dall'autorità giudiziaria rimane senza effetto, se la sentenza non è notificata, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione e non è eseguita, entro sessanta giorni dal suo passaggio in giudicato, mediante atto pubblico col reale soddisfacimento dei diritti spettanti alla moglie sino alla concorrenza dei beni del marito, o se, almeno in questo ultimo termine, la moglie non ha proposto e proseguito le relative istanze.Testo modificatoInefficacia della separazione[abrogato]