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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo IX
Art. 2044
Art. 2044 c.c.
Legittima difesa
1. Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sè o di altri. 2. Nei casi di cui all'articolo
52
, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa. 3. Nel caso di cui all'articolo
55
, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.
Ultimo aggiornamento:
08 maggio 2019
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