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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo IX
Art. 2045
Art. 2045 c.c.
Stato di necessità.
Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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