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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro V
Titolo I
Art. 2069
Art. 2069 c.c.
Efficacia. (Abrogato)
[Il contratto collettivo deve contenere l'indicazione della categoria d'imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell'impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia. In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo è obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti .]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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