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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro V
Titolo I
Art. 2072
Art. 2072 c.c.
Deposito e pubblicazione. (Abrogato)
[Il deposito e la pubblicazione del contratto collettivo sono regolati dalle leggi speciali. Prima della pubblicazione l'autorità governativa deve accertare che ricorrano le condizioni richieste per la validità del contratto collettivo. La pubblicazione può essere rifiutata, se il contratto collettivo non contiene le disposizioni e le indicazioni richieste dall'
articolo 2071
, salvo che le parti si siano obbligate a integrarlo con successivi patti da stipularsi entro un termine stabilito. Se i patti integrativi non sono stipulati nel termine, può essere adita la magistratura del lavoro per la formazione delle disposizioni integrative. Contro il rifiuto di pubblicazione è ammesso ricorso alla magistratura del lavoro a norma delle leggi speciali.]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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