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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro V
Titolo I
Art. 2073
Art. 2073 c.c.
Denunzia. (Abrogato)
[La denunzia del contratto collettivo deve farsi almeno tre mesi prima della scadenza. Se, avvenuta la denunzia, le associazioni professionali non hanno, un mese prima della scadenza, provveduto alla stipulazione e al deposito del nuovo contratto collettivo, ed è rimasto infruttuoso l'esperimento di conciliazione previsto nell'articolo
412
del codice di procedura civile, può essere adita la magistratura del lavoro per la formazione di nuove condizioni di lavoro.]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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