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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro V
Titolo II
Art. 2092
Art. 2092 c.c.
Sanzioni previste da leggi speciali. (Abrogato)
[Le disposizioni dei tre articoli precedenti non si applicano nei casi in cui per le trasgressioni commesse dall'imprenditore le leggi speciali prevedono particolari sanzioni a di lui carico .]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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