info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 210
Art. 210 c.c.
Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni.
I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'
articolo 162
, modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'
articolo 161
. I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'
articolo 179
non possono essere compresi nella comunione convenzionale. Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
chevron_left
Art. 209
Art. 211
chevron_right
Argomenti
comunione dei beni
convenzione matrimoniale
Articoli correlati
Art. 162 c.c.
-
Art. 161 c.c.
-
Art. 179 c.c.
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 210 c.c.
{{{testolinkato}}}