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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 211
Art. 211 c.c.
Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio.
I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'
articolo 162
, sono entrati a far parte della comunione dei beni .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
comunione dei beni
convenzione matrimoniale
creditore
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