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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro V
Titolo II
Art. 2111
Art. 2111 c.c.
Servizio militare.
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro . In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell'
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.
Ultimo aggiornamento:
31 maggio 2017
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