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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 212
Art. 212 c.c.
Amministrazione e godimento dei beni parafernali. (Abrogato)
[La moglie ha il godimento e l'amministrazione dei beni parafernali. Se al marito è stata conferita la procura di amministrare tali beni, con l'obbligo di render conto dei frutti, egli è tenuto verso la moglie come qualunque altro procuratore. Se il marito ha goduto i beni parafernali senza procura e la moglie non ha fatto opposizione con atto scritto, ovvero se il marito li ha goduti con procura ma senza l'obbligo di render conto dei frutti, egli e i suoi eredi, a richiesta della moglie o allo scioglimento del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli già consumati .]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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