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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro V
Titolo II
Art. 2122
Art. 2122 c.c.
Indennità in caso di morte.
In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli
articoli 2118
e
2120
devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima. È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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