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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro V
Titolo II
Art. 2142
Art. 2142 c.c.
Famiglia colonica.
La composizione della famiglia colonica [c.c.
846
] non può volontariamente essere modificata senza il consenso del concedente, salvi i casi di matrimonio, di adozione e di riconoscimento di figli nati fuori del matrimonio [c.c.
250
]. La composizione e le variazioni della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico .
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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