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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro V
Titolo II
Art. 2149
Art. 2149 c.c.
Divieto di subconcessione.
Il mezzadro non può cedere la mezzadria, né affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente .
Ultimo aggiornamento:
28 aprile 2016
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Art. 2150
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