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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro V
Titolo II
Art. 2150
Art. 2150 c.c.
Rappresentanza della famiglia colonica.
Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta, nei confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica . Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell'esercizio della mezzadria sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica. I componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni, se non hanno prestato espressa garanzia .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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