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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro V
Titolo II
Art. 2167
Art. 2167 c.c.
Obblighi del colono.
Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione. Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia .
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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