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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro V
Titolo II
Art. 2179
Art. 2179 c.c.
Morte di una delle parti.
La soccida non si scioglie per la morte del soccidante. In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'
articolo 2158
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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