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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro V
Titolo II
Art. 2194
Art. 2194 c.c.
Inosservanza dell'obbligo di iscrizione.
Salvo quanto disposto dagli
articoli 2626
e
2634
, chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l'ammenda da euro 10 a euro 516.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 2195
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