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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo II
Art. 22
Art. 22 c.c.
Azioni di responsabilità contro gli amministratori.
Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea [c.c.
21
,
2393
] e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 21
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Argomenti
assemblea
associazione
persona giuridica
responsabilità amministratore
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