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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro V
Titolo II
Art. 2208
Art. 2208 c.c.
Responsabilità personale dell'institore.
L'institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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