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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 221
Art. 221 c.c.
Locazioni. (Abrogato)
[Alle locazioni fatte dal marito dei beni della moglie, il godimento dei quali cade nella comunione, sono applicabili le regole stabilite per le locazioni fatte dall'usufruttuario .]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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