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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro V
Titolo II
Art. 2212
Art. 2212 c.c.
Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi.
Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali. Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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