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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro V
Titolo II
Art. 2213
Art. 2213 c.c.
Poteri dei commessi preposti alla vendita.
I commessi preposti alla vendita nei locali dell'impresa possono esigere il prezzo delle merci da essi vendute, salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale. Fuori dei locali dell'impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall'imprenditore.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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