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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro V
Titolo III
Art. 2226
Art. 2226 c.c.
Difformità e vizi dell'opera.
L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna. I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'
articolo 1668
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 1668 c.c.
-
Art. 201 disp. att. c.c.
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