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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro V
Titolo III
Art. 2227
Art. 2227 c.c.
Recesso unilaterale dal contratto.
Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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