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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro V
Titolo V
Art. 2254
Art. 2254 c.c.
Garanzia e rischi dei conferimenti.
Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita. Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione.
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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