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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 227
Art. 227 c.c.
Divisione dei beni della comunione. (Abrogato)
[Avvenuto lo scioglimento della comunione , l'attivo e il passivo si dividono tra i coniugi in parti eguali, salvo che le convenzioni matrimoniali stabiliscano una diversa proporzione. Tuttavia, la moglie o i suoi eredi hanno sempre la facoltà di rinunziare alla comunione o di accettarla col beneficio dell'inventario, uniformandosi a quanto è stabilito in materia di successioni per la rinunzia alle eredità o per l'accettazione delle medesime col beneficio dell'inventario e sotto le sanzioni ivi previste .]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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