Storico delle modifiche apportate all'articolo 228 Codice Civile aggiornato al 2021
Pubblichiamo il testo integrale del nuovo articolo 228 c.c. ( Prelevamento di beni mobili.).
Tramite la barra temporale è possibile mettere a confronto le modifiche apportate nel tempo.
Fonte: Normattiva.it (testo non ufficiale a carattere non autentico e gratuito)
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Art. 228 c.c. Prelevamento di beni mobili.
Vigente dal: 20/09/1975 Vigente al:Testo precedentePrelevamento di beni mobili1. Nella divisione della comunione i coniugi o i loro eredi, anche in caso di rinunzia o di accettazione col beneficio d'inventario, hanno diritto di prelevare i beni mobili, che loro appartenevano prima della comunione o che sono loro pervenuti durante la medesima per successione o donazione.
2. Con la convenzione che istituisce la comunione i coniugi devono fare una descrizione autentica dei loro beni mobili presenti, ed eguale descrizione devono pure fare di quei beni che venissero a loro durante la comunione per successione o per donazione.
3. In mancanza di tali descrizioni o di altro atto autentico, i beni mobili esistenti nella comunione al momento dello scioglimento si presumono della comunione medesima.Testo modificatoPrelevamento di beni mobili[abrogato]