info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 229
Art. 229 c.c.
Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare. (Abrogato)
[Se non si trovano i beni mobili che la moglie e i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'
articolo precedente
, essi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento per altra causa non imputabile al marito .]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
chevron_left
Art. 228
Art. 230
chevron_right
Articoli correlati
Art. 228 c.c.
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 229 c.c.
{{{testolinkato}}}