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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro V
Titolo V
Art. 2294
Art. 2294 c.c.
Incapace.
La partecipazione di un incapace alla società in nome collettivo è subordinata in ogni caso all'osservanza delle disposizioni degli
articoli 320
,
371
,
397
,
424
e
425
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 2293
Art. 2295
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