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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 230
Art. 230 c.c.
Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi. (Abrogato)
[Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, in mancanza di descrizione o di altro titolo di proprietà avente data certa. È tuttavia salvo alla moglie o ai suoi eredi il diritto di regresso sulla porzione che della comunione spetta al marito e anche sugli altri beni di lui.]
Ultimo aggiornamento:
28 aprile 2016
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