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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VII
Art. 232
Art. 232 c.c.
Presunzione di concepimento durante il matrimonio.
Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
concepito
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