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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro V
Titolo V
Art. 2336
Art. 2336 c.c.
Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo.
Eseguito quanto è prescritto nell'
articolo precedente
, gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'
articolo 2330
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 2335
Art. 2337
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