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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro V
Titolo V
Art. 2360
Art. 2360 c.c.
Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni.
È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Ultimo aggiornamento:
28 aprile 2016
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Art. 209 disp. att. c.c.
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