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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VII
Art. 238
Art. 238 c.c.
Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita.
Salvo quanto disposto dagli
articoli 128
,
234
,
239
,
240
e
244
, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio nato nel matrimonio e il possesso di stato conforme all'atto stesso.
Ultimo aggiornamento:
31 maggio 2017
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Art. 237
Art. 239
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Argomenti
figlio
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