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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo II
Art. 24
Art. 24 c.c.
Recesso ed esclusione degli associati.
La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto [c.c.
16
,
2284
,
2322
]. L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
assemblea
associazione
atto costitutivo
esclusione associato
patrimonio associazione
recesso associato
statuto
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Art. 2284 c.c.
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