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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro V
Titolo V
Art. 2401
Art. 2401 c.c.
Sostituzione.
In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'articolo
2397
, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'
articolo 2397
, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica [c.c.
2386
]. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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