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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VII
Art. 246
Art. 246 c.c.
Trasmissibilità dell'azione.
Se il presunto padre o la madre titolari dell'azione di disconoscimento di paternità sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine previsto dall'articolo
244
, sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti. Se il figlio titolare dell'azione di disconoscimento di paternità è morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti. Si applicano il sesto comma dell'articolo
244
e l'articolo
245
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 245
Art. 247
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Argomenti
figlio
paternità
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