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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VII
Art. 247
Art. 247 c.c.
Legittimazione passiva.
Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento. Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice. Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti, l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'
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o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
figlio
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