Storico delle modifiche apportate all'articolo 2471 Codice Civile aggiornato al 2021
Pubblichiamo il testo integrale del nuovo articolo 2471 c.c. ( Espropriazione della partecipazione.).
Tramite la barra temporale è possibile mettere a confronto le modifiche apportate nel tempo.
Fonte: Normattiva.it (testo non ufficiale a carattere non autentico e gratuito)
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Art. 2471 c.c. Espropriazione della partecipazione.
Vigente dal: 01/01/2004 Vigente al: 29/03/2009Testo precedenteResponsabilità degli accomandatari verso i terzi1. Laresponsabilitàdeisoci accomandatari verso i terzi è regolata dall'art. 2304.2.
Il socio accomandatariochecessa dall'ufficio di amministratore non risponde per le obbligazionidella societàsorte posteriormente all'iscrizione nel registro delle impresedellacessazione dall'ufficio.Testo modificatoEspropriazione della partecipazione1. La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci.
2. L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore.
3. Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.
4. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio. -
Art. 2471 c.c. Espropriazione della partecipazione.
Vigente dal: 30/03/2009 Vigente al:Testo precedenteEspropriazione della partecipazione1. La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delleimprese. Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci.2. L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore.
3. Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.
4. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio.Testo modificatoEspropriazione della partecipazione1. La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese.
2. L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore.
3. Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.
4. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio.