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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VII
Art. 248
Art. 248 c.c.
Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità.
L'azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse. L'azione è imprescrittibile. Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'
articolo precedente
. Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori. Si applicano il sesto comma dell'articolo
244
e il secondo comma dell'articolo
245
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 247
Art. 249
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Argomenti
figlio
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