Storico delle modifiche apportate all'articolo 2483 Codice Civile aggiornato al 2021
Pubblichiamo il testo integrale del nuovo articolo 2483 c.c. ( Emissione di titoli di debito.).
Tramite la barra temporale è possibile mettere a confronto le modifiche apportate nel tempo.
Fonte: Normattiva.it (testo non ufficiale a carattere non autentico e gratuito)
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Art. 2483 c.c. Emissione di titoli di debito.
Vigente dal: 05/03/1986 Vigente al: 31/12/2003Testo precedenteAcquisto o pegno di quote da parte della societàIn nessun caso la società può acquistare oricevereinpegnoleproprie quote.Testo modificatoOperazioni sulle proprie quoteIn nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia le quote proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione. -
Art. 2483 c.c. Emissione di titoli di debito.
Vigente dal: 01/01/2004 Vigente al:Testo precedenteOperazioni sulle proprie quoteIn nessun casola società puòacquistareoaccettare in garanzialequote proprie,ovveroaccordare prestiti o fornire garanzie perilloro acquisto olaloro sottoscrizione.Testo modificatoEmissione di titoli di debito1. Se l'atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso l'atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.
2. I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.
3. La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.
4. Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.