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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro V
Titolo V
Art. 2493
Art. 2493 c.c.
Approvazione tacita del bilancio.
Decorso il termine di novanta giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci [c.c.
2311
,
2625
]. Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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