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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro V
Titolo VI
Art. 2545-sexies
Art. 2545-sexies c.c.
Ristorni.
L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'
articolo 2525
, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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