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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro V
Titolo VII
Art. 2550
Art. 2550 c.c.
Pluralità di associazioni.
Salvo patto contrario, l'associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 2549
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