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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro V
Titolo VII
Art. 2552
Art. 2552 c.c.
Diritti dell'associante e dell'associato.
La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante. Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata contratta. In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto [c.p.c.
263
] dell'affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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